Art. 4
Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti
In vigore dal 4 lug 2017
Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti
1. A partire dal 1o gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
2. Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1o agosto 2017 e il 1o gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I relativamente a tali modelli.
Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1o agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.
4. Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti per l'etichetta o la scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo modello. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli insiemi di apparecchi di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 (12), (UE) n. 812/2013 (13) e (UE) 2015/1187 (14) della Commissione, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi è di esclusiva responsabilità dei distributori.
6. Dopo che l'ultima unità di un modello è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale modello nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 15 anni. Ove opportuno in relazione alla vita media di un prodotto, un periodo di conservazione più breve può essere previsto a norma dell', paragrafo 3, lettera q). Le informazioni contenute nella parte pubblica della banca dati non sono cancellate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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