Art. 5

Obblighi dei distributori

In vigore dal 4 lug 2017
Obblighi dei distributori 1.   Il distributore: a) espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato; e b) su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita. 2.   Se, nonostante quanto disposto dall', paragrafo 1, il distributore non dispone di un'etichetta, ne richiede una al fornitore conformemente all', paragrafo 2. 3.   Se, nonostante quanto disposto dall', paragrafo 1, il distributore non dispone di una scheda informativa del prodotto, la richiede al fornitore in conformità dell', paragrafo 2, oppure, qualora lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.
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