Art. 7

Obblighi degli Stati membri

In vigore dal 4 lug 2017
Obblighi degli Stati membri 1.   Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati. 2.   Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto specificato in un atto delegato, tali incentivi puntano alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate in tale atto delegato. 3.   Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i fornitori e i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette e il relativo riscalaggio siano accompagnati da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche raccomandando messaggi chiave comuni. 4.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Si considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all' della direttiva 2010/30/UE soddisfino i requisiti del presente paragrafo per quanto riguarda le sanzioni. Entro il 1o agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.
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