Art. 8
Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
In vigore dal 4 lug 2017
Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
1. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e tra queste ultime e la Commissione, tra l'altro mediante un più stretto coinvolgimento degli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica.
Tali scambi di informazioni sono effettuati anche quando i risultati delle prove indicano che il prodotto ottempera al presente regolamento e al pertinente atto delegato.
3. I programmi generali degli Stati membri di vigilanza del mercato o i programmi settoriali specifici definiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 includono azioni per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione, in collaborazione con gli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, elabora orientamenti per l'applicazione del presente regolamento, in particolare in relazione alle migliori pratiche in materia di prove sui prodotti e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e la Commissione.
5. Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di mancato rispetto del presente regolamento o dei pertinenti atti delegati.
Storico versioni
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