Art. 10
Procedura di salvaguardia dell'Unione
In vigore dal 4 lug 2017
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se, al termine della procedura di cui all', paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione tempestivamente consulta lo Stato membro e il fornitore o, se del caso, il distributore e valuta la misura nazionale.
In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e può suggerire una misura alternativa appropriata. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la comunica immediatamente a loro e al fornitore o al distributore interessato.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.
4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012.
5. Le misure correttive o restrittive di cui all', paragrafi 2, 4, 5 o 9, o all', paragrafo 3, sono estese a tutte le unità di un modello non conforme e ai suoi modelli equivalenti, ad eccezione delle unità di cui il fornitore dimostra la conformità.
Storico versioni
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