Art. 11

Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

In vigore dal 4 lug 2017
Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette 1.   Per quanto riguarda i gruppi di prodotti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riscala le etichette in vigore il 1o agosto 2017 fatti salvi i paragrafi 4 e 5 e da 8 a 12. In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all', paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno una scala da A a G omogenea. 2.   Per un gruppo di prodotti per il quale non esiste un'etichetta il 1o agosto 2017, la Commissione può introdurre etichette, fatti salvi i paragrafi da 8 a 12. 3.   La Commissione può inoltre riscalare le etichette che sono state riscalate ai sensi del paragrafo 1 o introdotte ai sensi del paragrafo 2 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), e fatti salvi i paragrafi da 8 a 12. 4.   Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la Commissione adotta, entro il 2 agosto 2023, atti delegati ai sensi dell' del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, con l'obiettivo di esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscalare, la Commissione considera la proporzione di prodotti nelle classi più elevate. 5.   In deroga al paragrafo 4, la Commissione: a) presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del caso, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell' del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G. In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 agosto 2030; b) adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell' del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010 (15), (UE) n. 1060/2010 (16), (UE) n. 1061/2010 (17), (UE) n. 1062/2010 (18) e (UE) n. 874/2012 (19) della Commissione e dalla direttiva 96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la loro entrata in vigore. 6.   Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscalare ulteriormente le etichette in conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che: a) il 30 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure b) il 50 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica. 7.   La Commissione effettua uno studio di riesame se ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), sono soddisfatte. Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono soddisfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo. Nel caso di nuove etichette, effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro. La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame. 8.   Qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che il tempo previsto entro cui la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno dieci anni. 9.   In deroga al paragrafo 8, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, si stabiliscono requisiti tali da garantire che nessun prodotto rientri nelle classi energetiche A e B al momento dell'introduzione dell'etichetta. 10.   Laddove, per un dato gruppo di prodotti, i modelli della classe di efficienza energetica E, F o G non possano più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in questione figurano in grigio sull'etichetta, come precisato nel pertinente atto delegato. L'etichetta con le classi ombreggiate in grigio si applica esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato o messe in servizio. 11.   Laddove, per motivi tecnici, sia impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispondenti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all', punto 14, può contenere un numero inferiore di classi. In tali casi si mantiene la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso. 12.   La Commissione esercita i poteri e gli obblighi ad essa conferiti dal presente articolo conformemente all'. 13.   Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata: a) il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata. In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distributore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle sue offerte al distributore; b) il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all', paragrafo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscalata conformemente all', paragrafo 2. In deroga al primo comma della presente lettera: i) il distributore che non riesce a ottenere un'etichetta riscalata ai sensi del primo comma della presente lettera per le unità già in stock, in quanto il fornitore ha cessato le sue attività, è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a nove mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; oppure ii) se l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, il fornitore è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato o messe in servizio anteriormente al periodo di quattro mesi, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo l'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; c) il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette riscalate prima di tale data. In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all', paragrafo 3, lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.
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