Art. 13
Norme armonizzate
In vigore dal 4 lug 2017
Norme armonizzate
1. Dopo aver adottato, ai sensi dell' del presente regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
2. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
3. Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo un metodo di prova standard. I metodi di prova tengono inoltre conto delle spese accessorie per l'industria e le piccole e medie imprese (PMI).
4. I metodi di misurazione e di calcolo previsti dalle norme armonizzate sono affidabili, accurati e riproducibili, nonché in linea con i requisiti di cui all', paragrafi 4 e 5.
Storico versioni
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