Art. 15

Piano di lavoro

In vigore dal 4 lug 2017
Piano di lavoro La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all', stabilisce un piano di lavoro a lungo termine, che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette per i gruppi di prodotti in conformità dell', paragrafi 4 e 5, fatta eccezione per il riscalaggio delle etichette in vigore al 1o agosto 2017, il cui riscalaggio è disciplinato dall' del presente regolamento. La Commissione aggiorna periodicamente il piano di lavoro previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all' della direttiva 2009/125/CE ed è sottoposto a revisione ogni tre anni. La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.
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Piano di lavoro (Art. 15 Regolamento (UE) 2017/1369) — Testo vigente | Portale Normativo