Art. 14
Forum consultivo
In vigore dal 4 lug 2017
Forum consultivo
1. Nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento, la Commissione assicura, rispetto a ciascun atto delegato adottato a norma dell' e a ciascun atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafo 12, del presente regolamento, una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum consultivo che riunisce tutte le suddette parti. Il forum consultivo è combinato con il forum consultivo di cui all' della direttiva 2009/125/CE.
2. Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente.
Storico versioni
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