Art. 193

Designazione dei prodotti e dei servizi e esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

In vigore dal 14 giu 2017
Designazione dei prodotti e dei servizi e esame degli impedimenti assoluti alla registrazione 1.   Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette a esame quanto alla conformità con l', paragrafi 2, 3 e 4, e agli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio UE. 2.   Se una registrazione internazionale che designa l'Unione non è considerata ammissibile per la protezione, ai sensi dell', paragrafo 4 o dell', paragrafo 1, del presente regolamento, della totalità o di parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata registrata dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia d'ufficio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid. 3.   Quando il titolare di una registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all', paragrafo 2, la notifica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene un invito a designare un rappresentante ai sensi dell', paragrafo 1. 4.   La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente procede alla designazione di un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio. 5.   Se l'Ufficio rileva che la domanda internazionale che designa l'Unione non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi dell' del presente regolamento, invia d'ufficio una notifica di rifiuto provvisorio all'Ufficio internazionale ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid. 6.   Se il titolare di una registrazione internazionale non elimina gli impedimenti alla protezione entro i termini o, a seconda dei casi, se non designa un rappresentante o non indica una seconda lingua, l'Ufficio rifiuta la protezione della totalità o di parte dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è registrata. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio UE. La decisione è soggetta ad appello ai sensi degli articoli da 66 a 72. 7.   Qualora, dall'inizio del periodo di opposizione di cui all', paragrafo 2, l'Ufficio non abbia inviato d'ufficio una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, esso invia una dichiarazione all'Ufficio internazionale precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell' del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta a opposizioni o a osservazioni di terzi. Tale dichiarazione provvisoria fa salvo il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame di motivi assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima del rilascio della dichiarazione finale di concessione di protezione. 8.   La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale e nelle comunicazioni definitive che devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale relativamente alla concessione definitiva o al rifiuto di protezione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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