Art. 42
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
In vigore dal 14 giu 2017
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell' per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio UE, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi.
2. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni. A tal fine, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione e indica il termine entro il quale questi può ritirare o modificare la domanda ovvero presentare le sue osservazioni. Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio la respinge in tutto o in parte.
Storico versioni
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