Art. 43

Relazione di ricerca

In vigore dal 14 giu 2017
Relazione di ricerca 1.   Su istanza del richiedente del marchio UE al momento del deposito della domanda, l'Ufficio redige una relazione di ricerca dell'Unione europea («relazione di ricerca UE») nella quale indica i marchi UE anteriori e le domande anteriori di marchio UE scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell' contro la registrazione del marchio richiesto. 2.   Se al momento del deposito di una domanda di marchio UE il richiedente domanda che gli uffici centrali della proprietà industriale negli Stati membri procedano a una relazione di ricerca e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio trasmette senza indugio una copia della domanda di marchio UE all'ufficio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio UE, una ricerca nel proprio registro dei marchi. 3.   Ogni ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri di cui al paragrafo 2 comunica una relazione di ricerca che elenca marchi nazionali anteriori, domande anteriori di marchio o marchi registrati in base ad accordi internazionali che hanno effetto nello Stato membro o negli Stati membri interessati, che siano stati scoperti e che, ai sensi dell', possano essere invocati contro la registrazione del marchio UE richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti del genere. 4.   L'Ufficio, previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all', («consiglio di amministrazione»), stabilisce i contenuti e le modalità delle relazioni. 5.   Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata a norma del paragrafo 3, l'Ufficio paga ai singoli uffici centrali per la proprietà industriale un importo. Quest'ultimo, che deve essere identico per ogni ufficio, è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione adottata alla maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. 6.   L'Ufficio trasmette al richiedente del marchio UE la relazione di ricerca UE richiesta nonché quelle nazionali, se richieste, che siano pervenute. 7.   In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio UE, l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari di tutti i marchi UE anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca UE. Tale comunicazione ha luogo indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia chiesto di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.
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