Art. 195

Ricerca

In vigore dal 14 giu 2017
Ricerca 1.   Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, l'Ufficio redige una relazione di ricerca Unione nei modi previsti dall', paragrafo 1 a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell', paragrafo 1, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica. 2.   Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, l'Ufficio ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all'Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall', paragrafo 2 a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell', paragrafo 2, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica e che la tassa di ricerca venga versata entro lo stesso termine. 3.   È d'applicazione, mutatis mutandis, l', paragrafi da 3 a 6. 4.   L'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, a norma dell', paragrafo 1, i titolari di tutti i marchi UE anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca dell'Unione. Ciò ha luogo indipendentemente dal fatto che il titolare della registrazione internazionale abbia chiesto o meno di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.
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