Art. 194
Marchi collettivi e marchi di certificazione
In vigore dal 14 giu 2017
Marchi collettivi e marchi di certificazione
1. Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata, a seconda dei casi, come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE.
2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzo del marchio, come previsto all' e all', direttamente all'Ufficio entro due mesi dal giorno in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' per specificare la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia.
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