Art. 18
Relazione
In vigore dal 17 mag 2017
Relazione
1. Entro il 1o gennaio 2020 e successivamente a intervalli adeguati, gli Stati membri elaborano, forniscono alla Commissione e pubblicano su Internet una relazione contenente:
a)
informazioni relative all'attuazione del presente regolamento;
b)
informazioni necessarie per l'adempimento da parte dell'Unione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni di cui all' della convenzione;
c)
una sintesi delle informazioni raccolte conformemente all' del presente regolamento;
d)
informazioni concernenti il mercurio situato nel proprio territorio:
i)
un elenco dei siti in cui sono situate scorte di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche, che non siano rifiuti di mercurio, nonché la quantità di mercurio presso ciascun sito;
ii)
un elenco dei siti in cui sono accumulate oltre 50 tonnellate metriche di rifiuti di mercurio, nonché la quantità di rifiuti di mercurio presso ciascun sito; e
e)
qualora gli Stati membri ne siano a conoscenza, un elenco delle fonti da cui derivano oltre 10 tonnellate metriche di mercurio all'anno.
Gli Stati membri possono decidere di non mettere a disposizione del pubblico nessuna delle informazioni di cui al primo comma per i motivi di cui all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), nel rispetto dell', paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva.
2. Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono questionari adeguati per precisare il contenuto, le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione necessari al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 nonché il formato e la frequenza della relazione di cui al paragrafo 1. Tali questionari non duplicano gli obblighi di comunicazione delle parti della convenzione. Gli atti d'esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. Gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione della Commissione le relazioni che forniscono al segretariato della convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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