Art. 19

Revisione

In vigore dal 17 mag 2017
Revisione 1.   Entro il 30 giugno 2020, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l'esito della sua valutazione per quanto concerne: a) la necessità di una regolamentazione, a livello dell'Unione, delle emissioni di mercurio e composti del mercurio prodotte dai crematori; b) la fattibilità di una graduale eliminazione dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti all', paragrafo 3, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica; nonché c) i vantaggi ambientali e la fattibilità di un ulteriore allineamento dell'allegato II alla pertinente normativa dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio. 2.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e il riesame del presente regolamento, alla luce, tra l'altro, della valutazione dell'efficacia condotta dalla conferenza delle parti della convenzione nonché delle relazioni fornite dagli Stati membri conformemente all' del presente regolamento e all' della convenzione. 3.   La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che accompagna le sue relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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