Art. 12
Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli
In vigore dal 17 mag 2017
Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli
1. Ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all', lettere a), b) e c), trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri interessati quanto segue:
a)
le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun loro impianto;
b)
le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio inviata ai singoli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio o lo stoccaggio permanente di rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti a trasformazione e, se del caso, a solidificazione;
c)
l'ubicazione e il recapito di ogni impianto di cui alla lettera b);
d)
una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, conformemente all', paragrafo 1;
e)
una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, conformemente all', paragrafo 2;
f)
una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, conformemente all', paragrafo 3.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), sono espresse con i codici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).
3. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere applicabili a un operatore economico di impianti di cloro-alcali a partire da un anno dopo la data di eliminazione di tutte le celle al mercurio utilizzate dall'operatore economico in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE e alla consegna di tutto il mercurio agli impianti di smaltimento dei rifiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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