Art. 14

Tracciabilità

In vigore dal 17 mag 2017
Tracciabilità 1.   Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue: a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta: i) l'origine e la quantità di tali rifiuti; ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti; b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio che lascia l'impianto: i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio; ii) la destinazione e l'operazione di smaltimento prevista di tali rifiuti; iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tali rifiuti secondo quanto stabilito al paragrafo 2; iv) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3; c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese. Non appena i rifiuti di mercurio sono prelevati dallo stoccaggio temporaneo, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio rilasciano un certificato che confermi l'invio dei rifiuti di mercurio a un impianto che effettua le operazioni di smaltimento contenute nel presente articolo. Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori economici interessati di cui all'. 2.   Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue: a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta: i) l'origine e la quantità di tali rifiuti; ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti; b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio trasformati e, se del caso, solidificati che lasciano l'impianto: i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio; ii) la destinazione e le previste operazioni di smaltimento per tali rifiuti; iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente di tali rifiuti, secondo quanto stabilito al paragrafo 3; c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese. Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, rilasciano un certificato non appena è completata l'operazione di trasformazione e, se del caso, di solidificazione dell'intera spedizione, che confermi che l'intera spedizione di rifiuti di mercurio è stata trasformata e, se del caso, solidificata. Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli operatori economici interessati di cui all'. 3.   Non appena è completata l'operazione di smaltimento dell'intera spedizione, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, rilasciano un certificato che confermi l'avvenuto stoccaggio permanente dell'intera spedizione di rifiuti di mercurio sottoposta alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, nel rispetto della direttiva 1999/31/CE, includendo le informazioni sul luogo di stoccaggio. Dopo il rilascio di un certificato di cui al primo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché agli operatori economici interessati di cui all'. 4.   Ogni anno entro il 31 gennaio gli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettono il registro relativo all'anno solare precedente alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Ogni registro trasmesso è comunicato annualmente alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Storico versioni

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