Art. 16
Sanzioni
In vigore dal 17 mag 2017
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro le rispettive date di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tali norme e misure nonché, tempestivamente, ogni modifica ad esse apportata successivamente.
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