Art. 11

Rifiuti

In vigore dal 17 mag 2017
Rifiuti Fatto salvo l', punto 5, del presente regolamento, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità di tale direttiva: a) industria dei cloro-alcali; b) purificazione del gas naturale; c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi; d) estrazione dal cinabro nell'Unione. Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio.
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