Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 mag 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«mercurio», il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6);
2)
«composto del mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;
3)
«miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
4)
«prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente;
5)
«rifiuti di mercurio», il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi dell', punto 1, della direttiva 2008/98/CE;
6)
«esportazione», una delle seguenti accezioni:
a)
l'esportazione permanente o temporanea di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio in base alle condizioni specificate all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE;
b)
la riesportazione, non effettuata nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
7)
«importazione», l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
8)
«smaltimento», smaltimento quale definito all', punto 19, della direttiva 2008/98/CE;
9)
«estrazione primaria di mercurio», l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;
10)
«trasformazione», la trasformazione chimica dello stato fisico del mercurio da stato liquido a solfuro di mercurio o composto chimico comparabile che è altrettanto o maggiormente stabile nonché altrettanto o meno solubile in acqua e che, rispetto al solfuro di mercurio, non presenta pericoli più gravi per la salute o l'ambiente;
11)
«immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:852:oj#art-2