Art. 3
Restrizioni all'esportazione
In vigore dal 17 mag 2017
Restrizioni all'esportazione
1. L'esportazione del mercurio è vietata.
2. È vietata l'esportazione dei composti e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I a decorrere dalle date ivi indicate.
3. In deroga al paragrafo 2, è consentita l'esportazione dei composti del mercurio di cui all'allegato I ai fini di attività di ricerca in laboratorio o di analisi di laboratorio.
4. È vietata l'esportazione ai fini del recupero del mercurio, dei composti e delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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