Art. 3

Restrizioni all'esportazione

In vigore dal 17 mag 2017
Restrizioni all'esportazione 1.   L'esportazione del mercurio è vietata. 2.   È vietata l'esportazione dei composti e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I a decorrere dalle date ivi indicate. 3.   In deroga al paragrafo 2, è consentita l'esportazione dei composti del mercurio di cui all'allegato I ai fini di attività di ricerca in laboratorio o di analisi di laboratorio. 4.   È vietata l'esportazione ai fini del recupero del mercurio, dei composti e delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 2.
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