Art. 4

Restrizioni all'importazione

In vigore dal 17 mag 2017
Restrizioni all'importazione 1.   È vietata l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I, ivi inclusi i rifiuti di mercurio prodotti da ogni fonte considerevole di cui all', lettere da a) a d), per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti. Tale importazione a fini di smaltimento come rifiuti è consentita solo quando il paese esportatore non ha accesso a capacità di trasformazione disponibili all'interno del proprio territorio. Fatto salvo l' e in deroga al primo comma del presente paragrafo, l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I per un uso consentito in uno Stato membro è consentita qualora lo Stato membro di importazione abbia concesso la propria autorizzazione scritta a tale importazione in uno dei seguenti casi: a) il paese esportatore è parte della convenzione e il mercurio esportato non proviene da estrazione primaria di mercurio vietata ai sensi dell', paragrafi 3 e 4, della convenzione; o b) il paese esportatore che non è parte della convenzione ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio. Fatte salve le eventuali misure nazionali adottate in conformità del TFUE, un uso consentito ai sensi della normativa dell'Unione è ritenuto un uso consentito in uno Stato membro ai fini del presente paragrafo. 2.   L'importazione, ai fini del recupero del mercurio, delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 nonché dei composti del mercurio è vietata. 3.   È vietata l'importazione di mercurio da utilizzare nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala. 4.   Nel caso in cui l'importazione di rifiuti di mercurio sia consentita a norma del presente articolo, il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi in aggiunta agli obblighi del presente regolamento.
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