Art. 5

Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio

In vigore dal 17 mag 2017
Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio 1.   Fatti salvi obblighi più rigorosi stabiliti in altra normativa applicabile dell'Unione, l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a nessuno dei seguenti prodotti con aggiunta di mercurio: a) prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile; b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;
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Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/852) — Testo vigente | Portale Normativo