Art. 5
Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio
In vigore dal 17 mag 2017
Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio
1. Fatti salvi obblighi più rigorosi stabiliti in altra normativa applicabile dell'Unione, l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a nessuno dei seguenti prodotti con aggiunta di mercurio:
a)
prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;
b)
prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:852:oj#art-5