Art. 7

Attività industriali

In vigore dal 17 mag 2017
Attività industriali 1.   L'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte I dell'allegato III è vietato a decorrere dalle date ivi stabilite. 2.   L'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte II dell'allegato III è consentita solo in funzione delle condizioni ivi stabilite. 3.   Lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio nonché delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del presente regolamento deve essere effettuato in modo ecologicamente corretto, conformemente alle soglie e ai requisiti di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e alla direttiva 2010/75/UE. Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio adottati in linea con le decisioni della conferenza delle parti della convenzione a norma dell', paragrafo 3, e dell'articolo 27 della convenzione, a condizione che l'Unione abbia sostenuto la decisione in questione mediante una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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