Art. 22

Procedura di comitato

In vigore dal 17 mag 2017
Procedura di comitato 1.   Per l'adozione dei moduli per l'importazione e l'esportazione, a norma dell', dei requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti del mercurio o delle miscele di mercurio a norma dell', paragrafo 3, di una decisione a norma dell', paragrafo 6, e dei questionari a norma dell', paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Procedura di comitato (Art. 22 Regolamento (UE) 2017/852) — Testo vigente | Portale Normativo