Art. 8

Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione

In vigore dal 17 mag 2017
Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione 1.   Gli operatori economici non fabbricano o immettono sul mercato prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati fabbricati prima del 1o gennaio 2018 («nuovi prodotti con aggiunta di mercurio») a meno che non siano autorizzati in tal senso mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 6 del presente articolo o conformemente alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Il primo comma non si applica: a) alle apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinati a fini specificamente militari; b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; c) alle migliorie tecniche apportate o alla riprogettazione di prodotti con aggiunta di mercurio fabbricati prima del 1o gennaio 2018 purché le migliorie o la riprogettazione conducano a un uso minore di mercurio in tali prodotti. 2.   Gli operatori economici non utilizzano processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che non erano processi utilizzati prima del 1o gennaio 2018, («nuovi processi di fabbricazione») a meno che non siano autorizzati ad agire in tal senso mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 6. Il primo comma del presente paragrafo non si applica ai processi di fabbricazione o che utilizzano prodotti con aggiunta di mercurio diversi da quelli oggetto del divieto di cui al paragrafo 1. 3.   Se un operatore economico intenda richiedere una decisione a norma del paragrafo 6 al fine di fabbricare o immettere sul mercato un nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o utilizzare un nuovo processo di fabbricazione in grado di apportare benefici significativi per l'ambiente o la salute e senza creare rischi significativi per l'ambiente o la salute umana e se non sono disponibili alternative tecnicamente praticabili prive di mercurio in grado di apportare tali benefici, tale operatore economico lo notifica alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Tale notifica contiene le informazioni seguenti: a) una descrizione tecnica del prodotto o processo in questione; b) una valutazione dei benefici e dei rischi per l'ambiente e la salute; c) prove a dimostrazione dell'assenza di alternative tecnicamente praticabili prive di mercurio in grado di apportare benefici significativi per l'ambiente o la salute; d) una spiegazione dettagliata del modo in cui deve avvenire tale processo o i prodotti devono essere fabbricati, utilizzati e smaltiti come rifiuti dopo l'uso onde garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. 4.   Lo Stato membro interessato inoltra alla Commissione la notifica ricevuta dall'operatore economico qualora ritenga che sulla base della propria valutazione delle informazioni ivi contenute siano soddisfatti i criteri di cui al primo comma del paragrafo 6. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i casi che a loro avviso non soddisfano i criteri di cui al primo comma del paragrafo 6. 5.   Se uno Stato membro inoltra la notifica a norma del primo comma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione mette la notifica immediatamente a disposizione del comitato di cui all', paragrafo 1. 6.   La Commissione esamina la notifica ricevuta e valuta se è stato dimostrato che il nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o il nuovo processo di fabbricazione comportino importanti benefici per la salute o l'ambiente e non presentino rischi significativi per l'ambiente o la salute umana, e che non esistono alternative tecnicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici. La Commissione informa gli Stati membri dell'esito della valutazione. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che stabiliscono se i nuovi prodotti con aggiunta di mercurio o i nuovi processi di fabbricazione sono autorizzati. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 7.   Entro il 30 giugno 2018, la Commissione mette a disposizione del pubblico su Internet un inventario dei processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che erano processi utilizzati prima del 1o gennaio 2018 e dei prodotti con aggiunta di mercurio fabbricati prima del 1o gennaio 2018 e delle eventuali restrizioni applicabili in materia di commercializzazione.
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