Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 mag 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «mercurio», il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6); 2) «composto del mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche; 3) «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; 4) «prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente; 5) «rifiuti di mercurio», il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi dell', punto 1, della direttiva 2008/98/CE; 6) «esportazione», una delle seguenti accezioni: a) l'esportazione permanente o temporanea di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio in base alle condizioni specificate all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE; b) la riesportazione, non effettuata nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione; 7) «importazione», l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione; 8) «smaltimento», smaltimento quale definito all', punto 19, della direttiva 2008/98/CE; 9) «estrazione primaria di mercurio», l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato; 10) «trasformazione», la trasformazione chimica dello stato fisico del mercurio da stato liquido a solfuro di mercurio o composto chimico comparabile che è altrettanto o maggiormente stabile nonché altrettanto o meno solubile in acqua e che, rispetto al solfuro di mercurio, non presenta pericoli più gravi per la salute o l'ambiente; 11) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.
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