Art. 16
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 17 mag 2017
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal programma e misura il raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all' e degli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del programma. Tale relazione comprende informazioni su:
a)
le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri, di cui all', paragrafo 1;
b)
le analisi dell'applicazione dei criteri di cui all', paragrafo 2, utilizzate per analizzare le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri;
c)
i piani di cooperazione e di sostegno, di cui all', paragrafo 2;
d)
la partecipazione dei partner per le riforme, di cui all'; e
e)
le misure speciali adottate, di cui all', paragrafo 6.
La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia indipendente, entro la metà del 2019, e una relazione di valutazione ex post indipendente, entro il 31 dicembre 2021.
3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto europeo del programma. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post valuta il programma nel suo complesso e contiene informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.
Storico versioni
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