Art. 18
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
In vigore dal 17 mag 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1)
l'articolo 25 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell' del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta.
(*1) Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).»
"
c)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.»;
d)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013.»;
2)
all'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, il punto l) è sostituita dal seguente:
«l)
azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.»;
3)
all'articolo 91, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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