Art. 11

Altri contributi finanziari al bilancio del programma

In vigore dal 17 mag 2017
Altri contributi finanziari al bilancio del programma 1.   Oltre alla dotazione finanziaria di cui all', il programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi volontari degli Stati membri. 2.   I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono consistere in contributi dalle risorse previste per l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e trasferite a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento. 3.   I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per sostenere azioni che contribuiscano ad attuare la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il contributo versato da uno Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente in tale Stato membro.
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