Art. 9
Organizzazione del sostegno e partner per le riforme
In vigore dal 17 mag 2017
Organizzazione del sostegno e partner per le riforme
1. La Commissione può, con il consenso dello Stato membro beneficiario, organizzare il sostegno ai sensi del programma in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni europee e internazionali.
2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, e sulla base di un'intesa reciproca con lo Stato membro beneficiario e la Commissione, un partner per le riforme contribuisce alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispone un'assistenza di qualità o sorveglia l'attuazione delle strategie e dei progetti.
Storico versioni
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