Art. 10

Dotazione finanziaria

In vigore dal 17 mag 2017
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 142 800 000 EUR a prezzi correnti. 2.   La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma. 3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:825:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dotazione finanziaria (Art. 10 Regolamento (UE) 2017/825) — Testo vigente | Portale Normativo