Art. 7
Richiesta di sostegno
In vigore dal 17 mag 2017
Richiesta di sostegno
1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del programma a norma dell', paragrafo 2. Tale richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno civile. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno.
2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socio-economici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle attività esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione giunge a un accordo con lo Stato membro interessato sugli ambiti prioritari per il sostegno, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale stimato a tale sostegno, da definire in un piano di cooperazione e sostegno.
3. Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:
a)
l'attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa, in particolare per garantire la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro;
b)
l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (15) per gli Stati non membri della zona euro;
c)
l'attuazione di riforme atte a sostenere la crescita nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, o di azioni connesse con l'attuazione del diritto dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:825:oj#art-7