Art. 13

Attuazione del programma

In vigore dal 17 mag 2017
Attuazione del programma 1.   La Commissione attua il programma conformemente al regolamento finanziario. 2.   Le misure previste dal programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri a norma dell'articolo 60 del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all' del presente regolamento assume la forma di: a) sovvenzioni, comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri; b) contratti di appalti pubblici; c) rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni, compresi gli esperti dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno; d) contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e e) azioni realizzate in gestione indiretta. 3.   Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale: a) negli Stati membri; e b) nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite. Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro. 4.   Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'. 5.   Ai fini dell'attuazione del programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione e informa il Parlamento europeo e il Consiglio al riguardo. Nei programmi di lavoro annuali sono specificate le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui agli del presente regolamento, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, e tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario. 6.   Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata dei programmi di lavoro annuali è prevista per misure speciali nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo. La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere sostegno, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e non sono soggette alle condizioni di cui all', paragrafi 1 e 2. Le misure speciali prendono fine dopo sei mesi e possono essere sostituite da un sostegno conforme alle condizioni di cui all'.
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