Art. 14

Coordinamento e complementarità

In vigore dal 17 mag 2017
Coordinamento e complementarità 1.   Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi: a) garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione; b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e c) garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate. 2.   La Commissione compie il massimo sforzo per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti. 3.   I programmi di lavoro annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto il sostegno in uno degli ambiti di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:825:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Coordinamento e complementarità (Art. 14 Regolamento (UE) 2017/825) — Testo vigente | Portale Normativo