Art. 14
Coordinamento e complementarità
In vigore dal 17 mag 2017
Coordinamento e complementarità
1. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:
a)
garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
b)
ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
c)
garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.
2. La Commissione compie il massimo sforzo per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.
3. I programmi di lavoro annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto il sostegno in uno degli ambiti di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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