Art. 19
Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013
In vigore dal 17 mag 2017
Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013
All'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 del presente regolamento e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento. Di questo importo, 30 567 000 EUR a prezzi correnti sono assegnati al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (EU) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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