Art. 6

Piani di lavoro nazionali

In vigore dal 17 mag 2017
Piani di lavoro nazionali 1.   Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati a essi attualmente imposti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri raccolgono dati nell’ambito di un programma operativo di cui all’ del regolamento (UE) n. 508/2014, nonché di un piano di lavoro stabilito in conformità del programma pluriennale dell’Unione e a norma dell’ del regolamento (UE) n. 508/2014 («piano di lavoro nazionale»). 2.   Nell’ambito dell’approvazione dei piani di lavoro nazionali a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione tiene conto della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all’ del presente regolamento. Se la valutazione indica che un piano di lavoro nazionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità sufficiente dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare a tale piano di lavoro. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un piano nazionale di lavoro riveduto. 3.   I piani di lavoro nazionali contengono una descrizione dettagliata dei seguenti elementi: a) i dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell’Unione; b) la distribuzione spaziale e temporale e la frequenza con cui saranno raccolti i dati; c) la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere le serie di dati che saranno fornite agli utilizzatori finali di dati scientifici; d) il sistema di garanzia e controllo della qualità predisposto per garantire un’adeguata qualità dei dati in conformità dell’; e) il formato e la data entro la quale i dati devono essere messi a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, tenendo conto delle esigenze indicate dagli utilizzatori finali di dati scientifici, se note; f) gli accordi di cooperazione e coordinamento a livello internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e g) in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri. 4.   Nel preparare il proprio piano di lavoro nazionale ciascuno Stato membro, nell’ambito dei gruppi di coordinamento regionale di cui all’, coordina i propri sforzi con gli altri Stati membri e coopera con essi, in particolare quelli della stessa regione marina, al fine di garantire una copertura sufficiente ed efficace ed evitare la duplicazione delle attività di raccolta dei dati. In questo processo gli Stati membri si adoperano altresì per coinvolgere le parti interessate al livello adeguato. Ove opportuno, tale cooperazione e tale coordinamento possono avvenire anche fuori dall’ambito dei gruppi di coordinamento regionale.
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