Art. 18

Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati

In vigore dal 17 mag 2017
Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati 1.   Al fine di ridurre i costi e agevolare l’accesso ai dati dettagliati e aggregati per gli utilizzatori finali di dati scientifici e le altre parti interessate, gli Stati membri, la Commissione, gli organismi di consulenza scientifica e gli utilizzatori finali di dati scientifici interessati cooperano per sviluppare sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Tali sistemi agevolano altresì la diffusione delle informazioni ad altre parti interessate. Tali sistemi possono assumere la forma di banche dati regionali. I piani di lavoro regionali di cui all’, paragrafo 8, del presente regolamento possono fungere da base per un accordo su tali sistemi. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, i formati, i codici e il calendario da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati, nonché di predisporre garanzie, ove opportuno, nel caso in cui i sistemi di conservazione e scambio dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1004:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo