Art. 16
Elaborazione dei dati primari
In vigore dal 17 mag 2017
Elaborazione dei dati primari
1. Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:
a)
alle norme internazionali pertinenti, ove applicabili;
b)
ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove applicabili.
2. Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali di dati scientifici e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.
Storico versioni
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