Art. 16

Elaborazione dei dati primari

In vigore dal 17 mag 2017
Elaborazione dei dati primari 1.   Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente: a) alle norme internazionali pertinenti, ove applicabili; b) ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove applicabili. 2.   Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali di dati scientifici e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.
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