Art. 17

Procedura per garantire la disponibilità di dati dettagliati e aggregati

In vigore dal 17 mag 2017
Procedura per garantire la disponibilità di dati dettagliati e aggregati 1.   Gli Stati membri predispongono processi e tecnologie elettroniche adeguate per garantire l’effettiva applicazione dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del presente regolamento. Essi si astengono dall’applicare inutili restrizioni alla diffusione dei dati dettagliati e aggregati agli utilizzatori finali di dati scientifici e ad altre parti interessate. 2.   Gli Stati membri predispongono idonee garanzie nel caso in cui i dati comprendano informazioni relative a persone fisiche o giuridiche identificate o identificabili. Uno Stato membro può rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze individuate dagli utilizzatori finali di dati scientifici lo Stato membro interessato può proporre soluzioni alternative che garantiscano l’anonimato degli interessati. 3.   Nel caso in cui siano richiesti dagli utilizzatori finali di dati scientifici perché servano da base per la formulazione di pareri sulla gestione della pesca, gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati siano aggiornati e messi a disposizione dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici entro i termini fissati nella richiesta, che non devono essere inferiori a un mese dalla data di ricevimento della richiesta. 4.   In caso di richieste diverse da quelle di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i dati pertinenti siano aggiornati e messi a disposizione dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici e di altre parti interessate entro un termine di tempo ragionevole. Entro due mesi dalla data del ricevimento della richiesta, gli Stati membri comunicano alla parte richiedente tale termine, che è proporzionato alla portata della richiesta, nonché l’eventuale necessità di un ulteriore trattamento dei dati richiesti. 5.   Nei casi in cui la richiesta di dati da parte di altri utilizzatori finali di dati scientifici, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, o di altre parti interessate renda necessario un ulteriore trattamento di dati già raccolti, gli Stati membri possono esigere dalla parte richiedente il pagamento delle spese reali dovute all’ulteriore trattamento dei dati necessario prima della trasmissione. 6.   In casi debitamente motivati, la Commissione può autorizzare la proroga del termine di cui al paragrafo 3. 7.   In caso di richiesta di dati dettagliati a fini di pubblicazione scientifica, per tutelare gli interessi professionali dei rilevatori di dati designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale, gli Stati membri possono esigere che i dati siano pubblicati soltanto tre anni dopo la data a cui si riferiscono. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali di dati scientifici e la Commissione in merito a eventuali decisioni in questo senso e alle relative motivazioni.
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