Art. 19
Riesame del rifiuto di fornire i dati
In vigore dal 17 mag 2017
Riesame del rifiuto di fornire i dati
Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell’, paragrafo 7, l’utilizzatore finale di dati scientifici può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all’utilizzatore finale di dati scientifici entro un mese.
Storico versioni
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