Art. 21

Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali

In vigore dal 17 mag 2017
Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
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