Art. 21 · Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali

Art. 21

Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali

In vigore dal 17 mag 2017
Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
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