Art. 22
Coordinamento e cooperazione internazionali
In vigore dal 17 mag 2017
Coordinamento e cooperazione internazionali
1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l’attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei piani di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
2. Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.
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