Art. 20

Obblighi degli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate

In vigore dal 17 mag 2017
Obblighi degli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate 1.   Gli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate sono tenuti a: a) utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro richiesta di informazioni conformemente all’; b) indicare chiaramente le fonti dei dati; c) essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica; d) informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito a ogni presunto problema relativo ai dati; e) fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati; f) non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato; g) non vendere i dati a terzi. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali di dati scientifici o altre parti interessate. 3.   Quando un utilizzatore finale di dati scientifici o un’altra parte interessata non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare o a negare l’accesso ai dati da parte di tale utilizzatore di dati.
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