Art. 20
Obblighi degli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate
In vigore dal 17 mag 2017
Obblighi degli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate
1. Gli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate sono tenuti a:
a)
utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro richiesta di informazioni conformemente all’;
b)
indicare chiaramente le fonti dei dati;
c)
essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica;
d)
informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito a ogni presunto problema relativo ai dati;
e)
fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati;
f)
non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato;
g)
non vendere i dati a terzi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali di dati scientifici o altre parti interessate.
3. Quando un utilizzatore finale di dati scientifici o un’altra parte interessata non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare o a negare l’accesso ai dati da parte di tale utilizzatore di dati.
Storico versioni
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