Art. 9
Coordinamento e cooperazione regionali
In vigore dal 17 mag 2017
Coordinamento e cooperazione regionali
1. Come previsto all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dati con gli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione su acque della stessa regione marina.
2. Onde agevolare il coordinamento regionale, gli Stati membri interessati istituiscono per ogni regione marina gruppi di coordinamento regionale.
3. I gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati per migliorare ulteriormente l’affidabilità dei pareri scientifici. A tale scopo i gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare banche dati a livello regionale.
4. I gruppi di coordinamento regionale sono composti da esperti nominati dagli Stati membri, tra cui i corrispondenti nazionali, e dalla Commissione.
5. I gruppi di coordinamento regionale definiscono e concordano le norme procedurali applicabili alle loro attività.
6. I gruppi di coordinamento regionale si coordinano tra loro e con la Commissione su questioni che interessano più regioni marine.
7. I rappresentanti dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici, tra cui gli organismi scientifici di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013, le organizzazioni regionali per la pesca, i consigli consultivi e i paesi terzi sono invitati ad assistere alle riunioni dei gruppi di coordinamento regionale in qualità di osservatori, ove necessario.
8. I gruppi di coordinamento regionale possono elaborare progetti di piani di lavoro regionali, compatibili con il presente regolamento e con il programma pluriennale dell’Unione. Tali progetti di piani di lavoro regionali possono includere le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’, paragrafo 5, strategie di campionamento coordinate a livello regionale, nonché le condizioni per la trasmissione dei dati alle banche dati regionali. Possono altresì contenere disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare.
9. Una volta elaborato un progetto di piano di lavoro regionale, lo Stato membro interessato lo trasmette alla Commissione entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. Quest’ultima può approvare un progetto di piano di lavoro regionale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. A tale scopo la Commissione tiene conto, ove opportuno, della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all’. Se tale valutazione indica che un progetto di piano di lavoro regionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare al progetto di piano di lavoro. Gli Stati membri interessati presentano in seguito alla Commissione un progetto di piano regionale di lavoro riveduto.
10. Si considera che un piano di lavoro regionale sostituisca o integri le parti corrispondenti dei piani di lavoro nazionali di ciascuno Stato membro interessato.
11. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, le disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare, la zona della regione marina ai fini della raccolta dei dati, e il formato e le scadenze per la presentazione e l’approvazione dei piani di lavoro regionali di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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