Art. 26

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 17 mag 2017
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato a decorrere dal 10 luglio 2017. 2.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1: a) le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati anteriormente al 10 luglio 2017. b) il programma pluriennale dell’Unione in vigore il 10 luglio 2017, previsto all’ del regolamento (CE) n. 199/2008, rimane applicabile per il periodo della sua durata o fino all’adozione di un nuovo programma pluriennale dell’Unione in conformità del presente regolamento, se ciò avviene prima. 3.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
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