Art. 3

Definizioni

In vigore dal 17 mag 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Inoltre si intende per: 1)   «settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e alle industrie di trasformazione dei prodotti della pesca; 2)   «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; 3)   «regione marina»: una zona geografica indicata all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una zona definita da organizzazioni regionali per la pesca o una zona definita nell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 11; 4)   «dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni; 5)   «metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti; 6)   «dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche; 7)   «dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari; 8)   «osservatore scientifico»: una persona nominata per osservare le operazioni di pesca nel contesto della raccolta di dati per scopi scientifici e designata da un organismo preposto all’attuazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati; 9)   «dati scientifici»: i dati di cui all’, paragrafo 1, che sono raccolti, gestiti o usati a norma del presente regolamento.
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