Art. 4
Elaborazione di un programma pluriennale dell’Unione
In vigore dal 17 mag 2017
Elaborazione di un programma pluriennale dell’Unione
1. La Commissione elabora un programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati di cui all’, paragrafo 1, in conformità del contenuto e dei criteri di cui all’.
La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), mediante atti delegati a norma dell’.
La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Prima dell’adozione degli atti delegati e di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione consulta i gruppi di coordinamento regionale di cui all’, il CSTEP e ogni altro organismo scientifico appropriato di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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